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La progettazione è quella fase dei lavori in cui, partendo da o includendo anche un eventuale studio di fattibilità preliminare, si definiscono i requisiti dell'opera da realizzare e, attraverso più passi, se ne individua la soluzione realizzativa.
In particolare, il progetto elettrico ed elettronico si avvale, per la sua realizzazione, di calcoli, disegni, elaborati grafici e tiene rigorosamente conto delle leggi e delle norme tecniche che regolamentano questo settore.
Purtroppo la fase di progettazione viene spesso sottovalutata o addirittura saltata, magari risolvendo direttamente in fase esecutiva i problemi via via che si presentano, con evidenti impatti sui costi generali, sui tempi di realizzazione e, non ultima, sulla rispondenza normativa degli impianti. Dal punto di vista dei clienti, a volte, il progetto è purtroppo reputato una spesa dovuta, ma sostanzialmente inutile.
Lo Studio invece reputa la progettazione (e, molto spesso, anche la pre-progettazione o studio di fattibilità) una fase essenziale nell'attività di realizzazione dell'opera, un percorso indispensabile che, se ben fatto, permette di ottenere risultati certi ed ottimali in termini di: - funzionalità - affidabilità - sicurezza (per persone e cose) - rispondenza normativa - contenimento e ottimizzazione dei costi.
Oltretutto il progetto degli impianti è obbligatorio secondo quanto stabilito dal Decreto n.37 del 22/01/2008 (tale decreto, comunque, ribadisce molti dei concetti già presenti nella famosa legge 46/90). Contrariamente a quanto pensano alcuni (purtroppo anche per ignoranza), il progetto è obbligatorio anche per tutti gli impianti di tipo elettrico o elettronico in genere (es.: sistemi antiintrusione, sistemi di diffusione audio/video, sistemi di controllo, ecc.) che "coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione". Vediamo quindi nel dettaglio cosa prescrive la legge.
All'art. 5 del suddetto decreto si legge che: "Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto." Gli impianti interessati, tra gli altri indicati nell'art.1 comma 2, sono quindi: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
Per maggiore chiarezza, analizziamo le definizioni degli impianti così come riportato nel decreto: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici; b) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50V in corrente alternata e 120V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente.
Proseguiamo con l'analisi di quanto prescrive il decreto. A seconda dei casi, il progetto può essere redatto dal Responsabile Tecnico della ditta installatrice oppure è richiesto un professionista abilitato. Infatti si legge che "Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione" ...(omissis)... Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi": a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400m2; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200VA resa dagli alimentatori; c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6kW o qualora la superficie superi i 200m2; d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200m3; e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione".
Quindi, tirando le somme e volendo fare un esempio, nel caso sempre più diffuso in cui in un'abitazione ci sia una potenza contrattuale installata superiore a 6kW, l'impianto elettrico dell'abitazione è soggetto a obbligo di progetto da parte di un professionista abilitato (non è sufficiente il Responsabile Tecnico di azienda). Se, oltre all'impianto elettrico, nell'abitazione vengono installati altri impianti (impianto d'antenna, impianto antifurto, impianto di controllo domotico, diffusione A/V multiroom, impianto di condizionamento, ecc.), anche questi altri impianti, poiché coesistenti con un impianto sottoposto ad obbligo di progetto, saranno anch'essi sottoposti ad obbligo di progetto. Anche i progetti di questi ultimi impianti dovranno essere redatti da un professionista abilitato.
Nei casi su descritti, il riferimento al progetto ed il nome del professionista che lo ha redatto (nonché il suo numero di iscrizione all'albo professionale) devono essere obbligatoriamente riportati nella Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla ditta installatrice.
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